Art. 4.
(Nomina di un commissario governativo).

      1. Fino all'elezione degli organi di cui all'articolo 3, gli adempimenti necessari

 

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per la costituzione e il funzionamento della nuova provincia sono adottati da un commissario nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno.
      2. Il commissario di cui al comma 1 resta in carica fino all'insediamento degli organi elettivi della nuova provincia.